Credito d’imposta per la sanificazione esteso anche ai DPI (mascherine, ecc…)

L’art. 30 del DL 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) estende il credito d’imposta del 50% introdotto dall’art. 64 del DL 18/2020 DL “Cura Italia” per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e occhiali.

Il credito d’imposta di cui all’art. 64 del DL 18/2020 troverà quindi applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Vengono quindi inclusi:

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;

·         i detergenti mani e i disinfettanti.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Si fa notare che, dato che esiste un limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020, l’agevolazione potrebbe non essere di natura automatica.

Per le disposizioni attuative si resta quindi in attesa di un decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 16 aprile 2020.

In tale decreto, oltre alle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, verranno definite probabilmente anche le modalità di accesso all’agevolazione.