
L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 riscrive nuovamente la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche recentemente modificata.
Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre (scadenza 20.04), nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (20.07), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (20.10), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.
Ad esempio:
- se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
- se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.
Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre
Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:
- il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
- il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.
Precedente disciplina non più in vigore
In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.