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Responsabilità solidale appaltatore: casistica

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Si riportano alcuni esempi elaborati in base ai chiarimenti portati dalla Circolare n.2/E del 1° marzo 2013.

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE E I VARI TIPI DI CONTRATTO

TIPOLOGIA

SOLIDARIETÀ

NOTE

Contratto di appalto/subappalto di servizi nel settore edile

Il contatto di appalto si configura quando si determinano le condizioni dell’articolo 1655 del c.c.

Cessione con posa in opera nel settore edile

NO

La volontà delle parti deve essere finalizzata alla compravendita di un bene e non alla realizzazione di un quid novi

Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore economico

NO

La normativa si riferisce esclusivamente al contratto di appalto di opere e servizi e non a quello di fornitura di beni

Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da quello edile

La circolare 2/E/2013 ha confermato che non ha importanza il settore economico nel quale è svolto l’appalto

Cessione con posa in opera in settore diverso da quello edile

NO

La tipologia di contratto esclude la solidarietà a prescindere dal comparto dove viene realizzata l’operazione.

Contratto d’opera realizzato in qualsiasi settore

NO

Il contratto d’opera (articolo 2222 del c.c.) si distingue dall’appalto per l’assenza di una vera e propria organizzazione in capo al prestatore

Prestazione professionale resa in qualsiasi settore

NO

Il contratto di prestazione professionale è giuridicamente ben distinto dal contratto di appalto

Contratto di trasporto in qualsiasi settore economico

NO

Il contratto d trasporto (articolo 1678 del c.c.) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi

Contratto di subfornitura in qualsiasi settore economico

NO

Il contratto di subfornitura (Legge 192/1998) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi

Affidamento dei lavori ai consorziati in qualsiasi settore economico

NO

L’affidamento dei lavori ai consorziati è aspetto tipico del contratto consortile e non configura un appalto vero e proprio

Responsabilità solidale appaltatore: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha diramato un’ulteriore circolare esplicativa (2/E del 01/03/2013) della normativa contenuta nell’articolo 13-ter del DL 83/2012 relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore (vedi anche i nostri articoli “DL Crescita 2012: responsabilità solidale dell’appaltatore” e “DL Crescita: chiarimenti su responsabilità appaltatore”).

In estrema sintesi la circolare chiarisce che:

·    l’ambito oggettivo di applicazione della norma non è ristretto al solo settore edile, ma la normativa si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti;

·    la normativa si applica ai soli contratti di appalto come definiti dall’articolo 1655 del codice civile;

·  sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della norma le fattispecie differenti dal contratto di appalto di opere e servizi, quali ad esempio:

a)    gli appalti di fornitura dei beni;

b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c)    il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18/06/1998, n. 192;

e)    le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile;

·    la normativa si applica anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto e l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente;

·    l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012;

·  i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; sono pertanto escluse:

a)    le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi art. 4 e 5 del Dpr 633/1972;

b)    le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;

c)    il condominio, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir;

·   in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario o anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data che non siano stati oggetto di precedente attestazione.