
Il D.L. Crescita 2012 modifica i commi 8), 8-bis) e 8-ter) dell’art.10 e l’art. 17 comma 6 del DPR 633/72.
Si riepilogano i principali effetti della normativa.
Locazioni fabbricati abitativi (art. 10 comma 8):
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effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione regime naturale esenzione iva, regime opzionale imponibilità iva;
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effettuati da soggetti diversi da imprese di costruzione o ristrutturazione sempre esenti iva;
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locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22.04.2008 regime naturale esenzione iva, regime opzionale imponibilità iva.
Locazioni fabbricati strumentali (art. 10 comma 8):
- regime naturale esenzione iva (comprese operazioni verso privati e verso soggetti con prorata inferiore a 25%);
- regime opzionale per tutti imponibilità iva.
Cessioni di fabbricati abitativi (art. 10 comma 8-bis):
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effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dalla costruzione sempre imponibili iva;
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effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione dopo 5 anni dalla costruzione imponibili iva su opzione;
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effettuati da soggetti diversi da imprese di costruzione o ristrutturazione sempre esenti iva.
Cessioni di fabbricati strumentali (art. 10 comma 8-ter):
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regime naturale esenzione iva (comprese operazioni verso privati e verso soggetti con prorata inferiore a 25%);
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regime opzionale per tutti imponibilità iva.
Inversione contabile (art. 17 c.6)
L’inversione contabile opera adesso per tutte le cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) di cui ai commi 8-bis) e 8-ter) effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta in cui si esercita l’opzione per l’iva.